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La normativa che definisce le caratteristiche per essere considerati
imprenditori artigiani è la Legge
8 agosto 1985 n. 443 "Legge quadro per l'artigianato" che ha sostituito
la prima legge di settore la n° 860 del 25 luglio 1956.
La nuova norma, oltre a determinare i requisiti oggettivi (dell'impresa)
e soggettivi (dell'imprenditore), demanda alle Regioni la promulgazione
di leggi che, nel rispetto di quanto previsto dalla norma nazionale, disciplinino
il comparto nell'ambito del proprio territorio. Va in proposito ricordato
che l'artigianato è materia di decentramento, in quanto compreso nell'"elenco"
di cui all'art. 117 della Costituzione.
La normativa nazionale e regionale sull'artigianato, definisce e regolamenta
anche gli organi di autogoverno della Categoria, stabilendo la costituzione
a livello locale della Commissione Provinciale per l'Artigianato (C.P.A.)
e della Commissione Regionale per l'Artigianato (C.R.A.) in ambito regionale.
Ambedue gli organismi sono costituiti per la maggior parte dei loro componenti
da imprenditori artigiani.
La legislazione del settore, stabilisce l'obbligo dell'iscrizione all'Albo
Imprese Artigiane (AIA) per le imprese che siano in possesso dei requisiti
soggettivi, per l'imprenditore e oggettivi per l'impresa, indicati dalle
norme citate.
Viene inoltre specificato che solamente le imprese iscritte all'Albo professionale
possano utilizzare denominazioni in cui ricorrono riferimenti all'artigianato.
Chiunque non rispetti ciò, è soggetto all'applicazione di sanzioni amministrative
di importi fino a cinque milioni di lire.
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